La scadenza del 16 giugno per Imu e Tasi
Tra qualche giorno, moltissimi contribuenti saranno alle prese con le tasse sulla casa. Infatti si avvicina la data del 16 giugno entro la quale bisognerà pagare l’acconto, che da quest’anno comprende anche la Tasi. Malgrado tantissimi rinvii a causa dell’emergenza coronavirus, tale scadenza viene mantenuta quasi ovunque, ma in alcune città è stata spostata. Ecco come funzionera quest’anno.
La legge n.160 del 27 dicembre 2019 cioè la legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020, ha introdotto delle importanti novità per quanto riguarda tutti i tributi locali. Infatti con questa legge, a far data dal 01.01.2020, è stato eliminato il precedente assetto della I.U.C. che comprendeva le tre componenti tributarie (Imu – Tasi – Tari), con l’abolizione della TASI e l’istituzione della nuova IMU che ingloba in parte la precedente Tasi, semplificando la gestione dei tributi locali.
Per quanto riguarda la “nuova IMU”, restano confermate le scadenze per i versamenti: 16 giugno acconto e 16 dicembre il saldo.
Solo per il 2020 l’acconto da versare a titolo di IMU dovrà essere uguale al 50% di quanto dovuto nel 2019 per IMU e TASI . Nel pagamento a saldo si applicheranno, a conguaglio, le aliquote che saranno approvate dal Comune entro i termini previsti dal comma 779 della legge.
Per quest’anno rimane confermata la riduzione al 50% della base imponibile per:
- Gli immobili di interesse storico o artistico;
- Gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili;
- Gli immobili concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea, entro il primo grado, che lo utilizzano come abitazione principale, secondo quanto indicato dalla legge di stabilità 2016.
Per usufruire di queste riduzioni deve essere presentata denuncia Imu entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello per il quale si chiede la riduzione.
E’ molto importante sapere inoltre che il Decreto Rilancio (articolo 177 del Decreto Legge n. 34/2020) ha previsto l’esenzione dall’Imu per il settore turistico e pertanto per l’anno 2020, non è dovuta la prima rata dell’Imu relativa agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, per gli immobili adibiti a stabilimenti termali, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e per gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggio.