Il Reddito di Emergenza è una misura straordinaria di sostegno al reddito che è stata introdotta per aiutare tutti i nuclei familiari che si trovano in condizioni di difficoltà economica a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ed è stato istituito dall’articolo 82 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020.
Questo aiuto viene riconosciuto ai nuclei familiari in possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla legge. Una volta verificata la sussistenza di tutti i requisiti, il REM viene erogato per due mensilità a decorrere dal mese di presentazione della domanda.
Quindi, se la domanda è stata presentata entro il 31 maggio 2020 saranno erogate le mensilità di maggio e giugno, mentre se è presentata nel corso del mese di giugno 2020 saranno erogate le mensilità di giugno e luglio 2020.
Ricordiamo che le domande dovranno essere presentate all’Inps esclusivamente in modalità telematica entro il 30 giugno 2020.
L’importo del beneficio economico del reddito di emergenza non può comunque essere superiore a 800 euro mensili, elevabili a 840 euro solo in presenza di disabili gravi o non autosufficienti e nei casi sotto descritti.
Inoltre la scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione.
Per quanto riguarda i requisiti il REM viene riconosciuto ai nuclei familiari:
residenza in Italia al momento della domanda, verificata con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
- un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio;
- un valore del patrimonio mobiliare familiare (con riferimento all’anno 2019) inferiore a 10.000 euro. La soglia è accresciuta di 5.000 euro:
per ogni componente successivo al primo (fino a un massimo di 20.000 euro);
in presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
Inoltre c’è da dire che il REM non è compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 come ad esempio:
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni Inps;
- lavoratori agricoli;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori domestici.
Il REM, inoltre, non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda:
- titolari di pensione diretta o indiretta (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità);
- titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito familiare.
- percettori di Reddito o Pensione di Cittadinanza.
Per quanto riguarda la domanda, abbiamo detto che deve essere presentata all’Inps entro il termine perentorio del 30 giugno 2020 e deve essere presentata attraverso i seguenti canali:
- online, dal sito Inps autenticandosi con Pin, Spid, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta di Identità Elettronica);
- tramite i servizi offerti dai Patronati.