Importante novità in arrivo per tutti i contribuenti che hanno presentato istanza di rottamazione e non sono riusciti a pagare le prime due rate. Tale novità è stata introdotta dal decreto fiscale 148/2017 e pertanto i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata, ma non hanno saldato in tutto o in parte le prime due rate, possono mettersi in regola entro il prossimo 30 novembre. Ci sarà tempo fino al 30 novembre 2017 per rimettersi in regola con i pagamenti scaduti della definizione agevolata. I contribuenti che avevano già aderito alla “rottamazione delle cartelle” e che hanno saltato, o pagato parzialmente, le prime due rate con scadenza luglio e settembre 2017, potranno pagare le rate non versate senza l’aggiunta di sanzioni o ulteriori interessi. Si ricorda, inoltre, che il prossimo 30 novembre scade anche la terza rata del piano.
Per effettuare il pagamento è possibile utilizzare i bollettini RAV ricevuti dall’Agente della riscossione nella comunicazione di avvenuta adesione.
In altri termini, per effetto dello slittamento al 30 novembre della scadenza della prima e della seconda rata, i contribuenti che non avevano rispettato i termini originari non saranno più considerati decaduti. Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un pagamento parziale di una o due rate, potrà versare la differenza (saldo) entro il 30 novembre.
Con il versamento del totale complessivo delle rate scadute, e dell’eventuale terza rata, entro la scadenza di fine novembre, i contribuenti saranno considerati in regola con i pagamenti per l’anno 2017 e non dovranno compiere ulteriori adempimenti. Ovviamente rimane il fatto che dovranno sempre essere rispettate le altre eventuali scadenze, quarta e quinta rata, previste nel piano di rateizzazione per non perdere i benefici previsti dalla rottamazione.
Per effettuare il pagamento sono disponibili i seguenti canali:
Sportelli bancari e uffici postali, presentando all’operatore il bollettino RAV ricevuto dall’Agente della riscossione
Internet banking, collegandosi al sito della propria banca per utilizzare il servizio per il pagamento dei RAV (è sufficiente inserire il numero del bollettino RAV e l’importo da pagare, mentre non è obbligatorio indicare la causale)
Sportelli bancomat (Atm) abilitati, utilizzando la propria tessera bancomat e accedendo al servizio per il pagamento dei RAV
Tconvenzionati con Banca 5 SpA, punti vendita Sisal e Lottomatica (in tal caso, il contribuente deve presentare il bollettino RAV ricevuto dall’Agente della riscossione e il rivenditore provvederà a effettuare il pagamento)
Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione (il contribuente non deve necessariamente presentare il bollettino RAV, ma può richiedere di pagare indicando anche solo il proprio codice fiscale. L’operatore di sportello provvederà a effettuare il pagamento)
Sito Agenzia delle entrate-Riscossione e App Equiclick (il contribuente può pagare il bollettino RAV collegandosi alla sezione pagamenti del sito HYPERLINK
http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it o www.agenziaentrateriscossione.gov.it – www.agenziaentrateriscossione.gov.it inserendo il proprio codice fiscale, il codice RAV e l’importo dovuto).