La Definizione agevolata prevista dal decreto legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, in vigore dal 3 dicembre, si applica alle somme riferite ai carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 2016. In sintesi, chi intende aderire pagherà l’importo residuo delle somme inizialmente richieste senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Il Consiglio dei ministri, riunitosi qualche giorno fa, ha approvato l’atteso decreto legge per prorogare dal 31 marzo al 21 aprile 2017 la scadenza per presentare la domanda di rottamazione delle cartelle esattoriali. Il provvedimento, in questo modo, allunga anche i tempi concessi a Equitalia e agli altri enti della riscossione per comunicare ai contribuenti l’esito dell’istanza di rottamazione: non più entro il 31 maggio ma entro il 15 giugno.
Ricordiamo che, aderendo alla procedura di rottamazione, il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali.
Per aderire alla definizione agevolata è necessario utilizzare il modello di dichiarazione “DA1- Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata”.
Una volta compilato in ogni sua parte, il modello deve essere consegnato entro il 21 aprile 2017:
- agli sportelli di Equitalia presenti sul territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia),
- inviato per e-mail agli indirizzi di posta elettronica o posta elettronica certificata (Pec) delle direzioni regionali di riferimento.
MASSIMILIANO CASTO