Con la circolare n.16 del 29 gennaio l’inps ha diramato l’importo dei contributi dovuti per i lavoratori del settore domestico. Gli importi sono rimasti invariati rispetto al 2015. Quindi, sotto questo aspetto, il nuovo anno non ha portato novità per i contributi previdenziali di colf, badanti e babysitter. Ricordiamo che l’importo dei contributi varia in base alla retribuzione, all’orario di lavoro e al fatto che il contratto sia a tempo indeterminato o determinato. In quest’ultimo caso è infatti prevista anche una piccola maggiorazione. Infatti nella circolare Inps è previsto che per il rapporto di lavoro a tempo determinato, nel 2016, continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, previsto dall’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, al comma 28, pari all’ 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).
Questi valori devono essere tenuti presenti dai datori di lavoro quando dovranno effettuare i versamenti trimestrali. Il primo appuntamento di quest’anno è previsto entro il 10 aprile 2016, per i contributi relativi al lavoro svolto dal mese di gennaio fino a marzo. E’ opportuno evidenziare che in caso di cessazione del rapporto di lavoro, andranno subito versati i contributi maturati dal lavoratore fino al momento del licenziamento o delle dimissioni.
Decreto flussi 2016 per lavoratori stranieri
Il DPCM 14 dicembre 2015 contenente la disciplina sulla “Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2016”, registrato alla Corte dei Conti in data 12 gennaio 2016, ha previsto la quota massima di lavoratori ammissibili in Italia sia per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo (art 1 del DPCM) e sia per motivi di lavoro subordinato stagionale (art. 4 del DPCM).
Le informazioni dettagliate sulla procedura sono contenute nella Circolare congiunta del Ministero dell’ Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 471 del 29 gennaio 2016.
E’ stata prevista una quota massima di 17.850 unità di lavoratori ammissibili in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo. Nell’ambito della quota complessiva è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato ed in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di permessi di soggiorno di altra tipologia e nella misura dettagliatamente indicata all’articolo 3 del DPCM. E’ stata prevista invece una quota massima di 13.000 unità di lavoratori ammissibili in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riguarda i cittadini non comunitari di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, Etiopia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Ucraina, Tunisia.
Nell’ambito della quota complessiva, una quota di 1.500 unità è riservata per i lavoratori non comunitari stagionali, cittadini dei Paesi sopraindicati, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
Le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2016 esclusivamente per via telematica attraverso l’indirizzo http://domanda.nullaostalavoro.interno.it/ . Si precisa che tutte le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.
Massimiliano Casto