FISCO & FAMIGLIA

IL MODELLO 730: COME SI PROCEDE E I VANTAGGI

Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Il modello 730 presenta diversi vantaggi. Principalmente, il contribuente non deve eseguire calcoli e ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre); se, invece, deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga. Inoltre, da quest’anno l’Agenzia delle Entrate mette ha messo a disposizione, in una specifica area del suo sito internet, il 730 già precompilato, a cui si accedeva utilizzando il codice Pin dei servizi telematici (Fisconline).

L’Agenzia delle Entrate, entro sei mesi dal 7 luglio (oppure entro sei mesi dalla data della trasmissione del modello 730, se questa è successiva alla scadenza del 7 luglio), effettuerà dei controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.

Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo sarà erogato dall’Agenzia delle Entrate entro il settimo mese successivo al 7 luglio (oppure entro il settimo mese successivo alla data di trasmissione del modello 730, se questa è successiva alla scadenza del 7 luglio). I controlli preventivi non vengono effettuati se è stato presentato il 730 precompilato, senza modifiche, direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta.

Chi può presentare il 730

Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2014 hanno percepito:

  • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio contratti di lavoro a progetto)

  • redditi dei terreni e dei fabbricati

  • redditi di capitale

  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente)

  • redditi diversi (come redditi di terreni e fabbricati situati all’estero)

  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.

Possono presentare il modello 730, anche in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2014 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e che nel 2015 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio. In questo caso il modello 730 va presentato a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.

I contribuenti che presentano il 730 possono, inoltre, avere la necessità di presentare alcuni quadri del modello Unico Persone fisiche. Nello specifico:

  • il quadro RM, se hanno percepito nel 2014 redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d’imposta nei casi previsti dalla normativa italiana; interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal Dlgs 239/1996; indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta; proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un’imposta sostitutiva pari al 20%; redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto

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