Il rapporto di lavoro domestico Come funziona:
Oggi, molto spesso, accade che nelle famiglie italiane, c’è la presenza di una persona che viene chiamata a prestare il proprio lavoro per il soddisfacimento delle esigenze domestiche e familiari. Soprattutto quando nel nucleo familiari ci sono persone anziane ci si avvale quindi di colf o badanti.
Il lavoro domestico può avere modalità di svolgimento diverso:
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a servizio intero (lavoratore domestico convivente o badante) – se il lavoratore abita presso il datore di lavoro, usufruendo, oltre che della retribuzione, del vitto e dell’alloggio;
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a mezzo servizio – se presta, presso la stessa famiglia, servizio per almeno 4 ore al giorno o per 24 ore settimanali, quando il servizio non è uniforme in tutti i giorni della settimana;
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ad ore – se presta la propria opera in famiglia solo per alcuni giorni alla settimana, e con un orario inferiore alla 24 ore settimanali.
I documenti necessari:
Tutti i lavoratori domestici devono presentare al datore di lavoro, in una fase precedente alla stipula del contratto ed alla assunzione, i seguenti documenti:
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carta d’identità o altro documento equivalente, non scaduta, ed eventuali diplomi o attestazioni professionali specifici;
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tessera sanitaria aggiornata rilasciata gratuitamente dall’Azienda Sanitaria Locale;
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codice fiscale che dovrà essere comunicato all’Inps;
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permesso di soggiorno che consente attività lavorativa (per i lavoratori extracomunitari).
L’assunzione:
Il rapporto di lavoro deve essere denunciato al sito internet dell’Inps, entro le ore 24 del giorno precedente (anche se festivo) a quello di instaurazione del rapporto di lavoro. La comunicazione ha efficacia anche nei confronti dei servizi competenti, del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), nonché della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo (U.T.G.)
Le ferie:
A prescindere dalla durata dell’orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi. Il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del lavoratore, dovrà fissare il periodo di ferie, ferma restando la possibilità di diverso accordo tra le parti, da giugno a settembre.
Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile e hanno di regola un carattere continuativo. Esse potranno essere frazionate in non più di due periodi all’anno, purché concordati tra le parti.
La tredicesima:
La tredicesima, o gratifica natalizia, è una mensilità aggiuntiva che viene corrisposta alla lavoratrice domestica in corrispondenza con le festività natalizie, in tutto e per tutto uguale alla retribuzione mensile concordata. La tredicesima va corrisposta nel mese di dicembre, normalmente in prossimità delle festività natalizie. Se la lavoratrice non avesse ancora raggiunto un anno di servizio, Le saranno corrisposti tanti dodicesimi di tale mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.
Il licenziamento e le dimissioni:
Possono avvenire per i seguenti motivi:
- interruzione del periodo di prova;
- licenziamento da parte del datore di lavoro;
- dimissioni del lavoratore;
- licenziamento per giusta causa;decesso del datore di lavoro o del lavoratore.
Il preavviso:
- Se il lavoratore effettua più di 24 ore settimanali, il preavviso è di:
- 15 giorni di calendario, in caso di licenziamento, e 7 giorni in caso di dimissioni, se l’anzianità maturata è fino a 5 anni presso lo stesso datore di lavoro
- 30 giorni di calendario, in caso di licenziamento, e 15 giorni in caso di dimissioni, se l’anzianità maturata è superiore a 5 anni presso lo stesso datore di lavoro.N.B.: Tali termini sono ridotti del 50% in caso di dimissioni del lavoratore.
- Se il lavoratore effettua meno di 25 ore settimanali, il preavviso è di:
- 8 giorni di calendario, se l’anzianità maturata è fino a 2 anni
- 15 giorni di calendario, se l’anzianità maturata è superiore a 2 anni
La liquidazione o T.F.R. :
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto a un trattamento di fine rapporto (T.F.R.) determinato sull’ammontare delle retribuzioni percepite nell’anno, comprensive del valore convenzionale di vitto e alloggio. Questo totale deve essere diviso per 13,5 e rivalutato secondo gli indici Istat.
Chi avesse interrogativi particolari o volesse sottoporre domande su questioni riguardanti la fiscalità può scrivere a fiscoefamiglia@milanoetnotv.it
“Fisco e famiglia”, a cura di un noto professionista, il dott. Massimiliano Casto, che tratterà temi molto interessanti relativi alle norme sul Fisco. Dott. Massimiliano Casto, 44 anni, tributarista – consulente del lavoro – economista d’impresa con tre studi professionali a Catania, Noto, Modica e riceve anche a Roma.
E’ CTU Consulente del Tribunale di Siracusa e collaboratore di “AVVENIRE” redazione economica, per gli approfondimenti fiscali – tributari ed è corrispondente della Diocesi di Noto. Collabora come esperto tributario/previdenziale con numerose testate tra cui il mensile BenEssere delle Paoline.
Inoltre collabora anche in qualità di esperto con ROMASETTE rubrica Fisco e Famiglia ( Ufficio Comunicazioni Diocesi di Roma), con Città Nuova, Tempi, con Economia Cristiana, con Corriere Romano, Affaritaliani, Newz, Solofinanza e tante altre riviste nazionali.
Da marzo 2011 è stato nominato professionista esterno dell’Unicredit ed da otre un anno è un tutor/mentor di aziende per Permicro della BNL. Inoltre, conduce due programmi sull’emittente nazionale “Radio Maria”: uno denominato “FISCO e FAMIGLIA” e uno denominato “Attualità Ecclesiali”. Cura e conduce anche una rubrica settimanale sempre sul tema: Fisco ed Economia per la Famiglia su Tele Padre Pio tv.
E’ anche consulente collaboratore dell’Ufficio Nazionale Problemi Sociali e del Lavoro della Conferenza Episcopale Italiana. Tra l’altro è membro del gruppo fiscale della CNEC Centro Nazionale Economi di Comunità di Roma. Ha anche fatto numerose pubblicazioni sul fisco, tasse, economia familiare.